Legge federale
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Art. 66a Comunicazione di dati 375
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA376:377
2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a LAVS384, incluse le deroghe alla LPGA. 3 L’assicurazione per l’invalidità mette a disposizione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in forma anonimizzata, i dati personali necessari per analizzare il rischio d’infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF385.386 375 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2685; FF 2000205). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 377 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 379 Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 381 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 382 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). 386 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |