Legge federale
|
Art. 66b Accesso ai sistemi d’informazione 387388
1 L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS389) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni. 1bis Il Fondo di compensazione AI indennizza all’Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell’elenco.390 2 Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenzionati, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2bis L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni.391 2ter Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di richiamo, accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.392 3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati. 387Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2685; FF 2000205). 388 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 390 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 391 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). 392 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). |