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Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 66cCapacità di condurre un veicolo a motore 393
1 Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato (art. 22 della LF del 19 dic. 1958394 sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 della LF del 3 ott. 1975395 sulla navigazione interna).396
2 L’ufficio AI informa l’assicurato di tale comunicazione.
3In singoli casi, l’ufficio AI consegna su richiesta all’autorità cantonale la documentazione pertinente.
393 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659, 2012 3129; FF 2010 1603).