Legge federale
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Art. 67 Rimborso delle spese 397
1 L’assicurazione rimborsa le seguenti spese:
1bis Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione rimborsi le spese per la tenuta dell’elenco dei medicamenti di cui all’articolo 14ter capoverso 5.398 2 Il DFI determina le spese computabili dell’UFAS. 397Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 398 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |