Legge federale
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Art. 68ter Informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione 413
1 La Confederazione provvede a un’informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell’informazione. 2 L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. 413 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851). |