Legge federale
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Art. 68septies Indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione 423
A partire dalla 91a indennità giornaliera l’assicurazione per l’invalidità assume le spese per le indennità giornaliere, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per le persone di cui all’articolo 27 capoverso 5 della legge del 25 giugno 1982424 sull’assicurazione contro la disoccupazione. 423 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |