le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;
le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429
1bis La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.430 L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431
2 Il capoverso 1bis e l’articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433
3 Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l’articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435
426Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
435 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI) (RU 2003 3837; FF 20012851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).