Legge federale
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Art. 79 Costituzione 460
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno. 460 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). Vedi anche le disp. trans. della mod. trans del 6 ott. 2006 alla fine del presente testo. |