Legge federale
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Art. 7c Collaborazione del datore di lavoro 74
Il datore di lavoro collabora attivamente con l’ufficio AI. Coopera nella ricerca di una soluzione adeguata nell’ambito di quanto si possa ragionevolmente pretendere. 74 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). |