Legge federale
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Art. 7d
1 I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:
2 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
3 Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo. 4 Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo. 77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 78 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |