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Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 7d
1 I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:
a.
i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni con danni alla salute siano sostenuti nell’accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
b.
gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA76) possano mantenere il loro posto di lavoro;
c.
gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto di lavoro all’interno della stessa azienda o altrove.77
2 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
3 Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo.
4 Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.
77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
78 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).