Legge federale
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Art. 18a Lavoro a titolo di prova 142
1 L’assicurazione per l’invalidità può assegnareall’assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro. 2 Durante il lavoro a titolo di prova l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita. 3 Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO)143. Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia:
4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un’eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova. 142 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). |