1 L’assicurazione per l’invalidità può assegnareall’assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.
2 Durante il lavoro a titolo di prova l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.
3 Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO)143. Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia:
a.
diligenza e fedeltà (art. 321a CO);
b.
rendiconto e restituzione (art. 321b CO);
c.
lavoro straordinario (art. 321cCO);
d.
osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO);
e.
responsabilità del lavoratore (art. 321eCO);
f.
utensili, materiale e spese (art. 327, 327a, 327b, 327c CO);
g.
protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328bCO);
h.
tempo libero e vacanze (art. 329, 329a, 329cCO);
diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO);
k.
conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1 CO), restituzione (art. 339a CO).
4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un’eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova.
142 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).