1 Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
a.
questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.
presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA160) almeno del 50 per cento.
2 Durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
a.
beneficia di prestazioni secondo l’articolo 16; o
b.
ha partecipato a provvedimenti secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
3 L’assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:
a.
a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o
b.
a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
4 Non hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
5 I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un’indennità giornaliera.
159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).