Legge federale
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Art. 23 Indennità di base 164
1 L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.165 1bis Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a, l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera.166 2 …167 2bis …168 3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS169 (reddito determinante).170 164 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851). 165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 166 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 167 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 168 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). BGE
150 V 316 (9C_141/2023) from 5. Juni 2024
Regeste: Art. 23 Abs. 1 und 3 IVG; Art. 21quater IVV; Grundentschädigung zur Bemessung des Taggeldes der Invalidenversicherung für Selbständigerwerbende. Aus der Auslegung des Art. 23 Abs. 3 IVG ergibt sich, dass die Berechnung der Grundentschädigung des Taggeldes der Invalidenversicherung - hier für eine selbständig erwerbstätige Person - auf dem durchschnittlichen beitragspflichtigen Einkommen gemäss der AHV-Gesetzgebung beruht, wobei unerheblich ist, ob die entsprechenden Beiträge tatsächlich bezahlt worden sind (E. 4). |