Legge federale
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Art. 27bis Economicità dei provvedimenti sanitari 201
1 Il rimborso può essere rifiutato per le prestazioni eccedenti il limite richiesto dall’interesse dell’assicurato e dallo scopo dei provvedimenti sanitari. L’ufficio AI può esigere dal fornitore di provvedimenti sanitari la restituzione di rimborsi ai sensi della presente legge ottenuti indebitamente. 2 Il fornitore di provvedimenti sanitari deve fare usufruire l’ufficio AI di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto:
3 Se il fornitore di provvedimenti sanitari disattende questo obbligo, l’ufficio AI può esigere la restituzione dello sconto. 201 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |