Legge federale
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Art. 27quinquies Tribunale arbitrale cantonale 204
1 Le controversie tra l’assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni. 2 È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale. 3 I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni. 4 Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate. 5 Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un’istanza di conciliazione prevista per convenzione. 6 Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici. 7 Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura. 204 Originario art. 27bis. Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851). |