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Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 32Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro 224
1 L’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:
a.
nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;
b.
l’incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e
c.
prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o all’aumento del grado d’occupazione.
2 Il diritto alla prestazione transitoria nasce all’inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.
3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’ufficio AI decide in merito al grado d’invalidità (art. 34).
224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.