1 Le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
3 I figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.229
4 La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA230) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.231
227Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
228Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
229Nuovo testo giusta dell’all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
231Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).