Legge federale
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Art. 37 Importo delle rendite d’invalidità
1 L’importo delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS.236 1bis Se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l’articolo 35 della LAVS237 si applica per analogia.238 2 Se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo minimo della corrispondente rendita completa.239 236Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). 238Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). 239Introdotto dal n. II della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365art. 1; FF 1976 III 1). |