1 In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA295, le rendite possono continuare a essere concesse durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a.296
1bis Le rendite sono concesse:
- a.
- fino alla decisione dell’ufficio AI secondo l’articolo 17 LPGA, se l’assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a;
- b.
- al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l’inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d’integrazione.297
1ter Oltre alla rendita l’assicurato riceve un’indennità giornaliera. Durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione, quest’ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.298
2 Se una rendita sostituisce l’indennità giornaliera, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all’indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l’indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.
3 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all’anno. L’avente diritto può chiedere il versamento mensile.299
294Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896).
295 RS830.1
296 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
297 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
298 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
299 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).