1 Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA303, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta.
2 La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l’assicurato:
a.
non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e
b.
fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.
302Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).