Legge federale
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Art. 66c Capacità di condurre un veicolo a motore 392
1 Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato (art. 22 della LF del 19 dic. 1958393 sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 della LF del 3 ott. 1975394 sulla navigazione interna).395 2 L’ufficio AI informa l’assicurato di tale comunicazione. 3In singoli casi, l’ufficio AI consegna su richiesta all’autorità cantonale la documentazione pertinente. 392 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659, 2012 3129; FF 2010 1603). 395 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |