Legge federale
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Art. 68 Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese 398
1 La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull’attuazione della presente legge per:
2 L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. 398Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851). |