Legge federale
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Art. 68bis Forme di collaborazione interistituzionale 399400
1 Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:
1bis L’assicurazione per l’invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell’integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se:
1ter Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione per l’invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.406 1quater L’assicurazione per l’invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bis per ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1ter per ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all’UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.407 2 Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA408), a condizione che:
3 L’obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d’esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.409 4 In deroga all’articolo 32 LPGA e all’articolo 50acapoverso 1 LAVS410, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev’essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto. 5 Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un’istituzione o di un organo d’esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, l’ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.411 399 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI) (RU 2003 3837; FF 20012851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 400 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 401 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 404 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471). 405 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 406 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 407 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 409 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 411 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |