Legge federale
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Art. 68quater Progetti pilota 413
1 Ai fini dell’integrazione, l’UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare414 alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell’AVS/AI. 2 L’UFAS può protrarre per quattro anni al massimo l’autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati. 3 Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione. 413 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI) (RU 2003 3837; FF 20012851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 414 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). |