Legge federale
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Art. 78 Contributo della Confederazione 454
1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento.455 2 Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell’imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell’imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell’aliquota d’imposta e della base di calcolo. 3 Il fattore di sconto corrisponde all’andamento del quoziente tra l’indice ai sensi dell’articolo 33ter capoverso 2 LAVS456, da calcolare ogni anno, e l’indice dei salari calcolato dall’Ufficio federale di statistica a partire dal 2011. 4 Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all’assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l’articolo 77 capoverso 2. 5 Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell’assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 77 capoverso 2. 6 L’articolo 104 LAVS è applicabile per analogia. 454 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Il cpv. 4 è entrato in vigore il 1° gen. 2012. 455 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). |