Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comunidel 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 61 Procedura e esecuzione
La procedura penale e l'esecuzione della pena sono determinate dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni in ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale.1 1 Nuovo testo del per. giusta n. 13 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). |