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Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
del 14 dicembre 1990 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 35aTassazione ordinaria ulteriore su richiesta 164
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a o h possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
a.
la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
b.
la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
c.
siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
2 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
3 Il Dipartimento federale delle finanze precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.
164 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).