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Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
del 14 dicembre 1990 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 53aProcedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi 187
1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:
a.
la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b.
egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
c.
si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2 Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.
3 Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d’ufficio.
4 Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d’imposta.
187 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).