Legge federale
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Art. 72z Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 14 dicembre 2018 246
1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni all’articolo 28 capoverso 1quater per la data della sua entrata in vigore. 2 A partire da tale data, l’articolo 28 capoverso 1quater si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. 246 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipa-zioni in caso di banche di rilevanza sistemica, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 1207; FF 2018 1013). |