Legge federale
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Art. 24b Brevetti e diritti analoghi: imposizione 122
1 Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore. 2 L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio. 3 Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a sono addizionate all’utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all’importo addizionato. I Cantoni possono garantire questa imposizione in altro modo entro cinque anni dall’inizio dell’imposizione ad aliquota ridotta. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:
122 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |