Legge federale
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Art. 25abis Deduzione per autofinanziamento 136
1 Gli oneri consentiti dall’uso commerciale comprendono anche la deduzione per autofinanziamento, sempre che la legge cantonale lo preveda e nella capitale del Cantone l’aliquota cumulata dell’imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonti almeno al 13,5 per cento per l’insieme della tariffa. La deduzione corrisponde all’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia. 2 Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l’articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l’attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata. 3 È escluso l’interesse figurativo su:
4 L’aliquota dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l’applicazione di un’aliquota conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 3 lettera e. 5 L’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale sulla base:
6 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’esecuzione dei capoversi 2–5. 136 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |