1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 39 capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 39 capoverso 3 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge.
2 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
3 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
a.
l’identità;
b.
lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa;
c.
gli atti giuridici;
d.
le prestazioni di un ente pubblico.
180 Introdotto dal n. VI 4 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).