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Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 50
1 Il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un’autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
2 Il ricorso deve essere motivato. Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.
3 Il contribuente e l’amministrazione fiscale cantonale possono impugnare la decisione su ricorso davanti a un’altra istanza cantonale, indipendente dall’amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.