Legge federale
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Art. 71 Collaborazione
1 I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali. 2 I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all’applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari. 3 Le dichiarazioni d’imposta e i loro allegati vengono compilati su un modulo uniforme per tutta la Svizzera. |