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Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 38aRelazioni intercantonali
1 Il Cantone competente secondo l’articolo 38 capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
2 I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell’imposta alla fonte.