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Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 47Prescrizione
1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.
2 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.