Legge federale
|
Art. 78g Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018 270
1 Se una persona giuridica è stata tassata conformemente all’articolo 28 capoversi 2 L’importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione. 3 Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine dell’imposizione conformemente all’articolo 28 capoversi 2–4 del diritto anteriore sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all’articolo 25b.272 270 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 9 lug. 2019 (RU 2019 2395; FF 2018 2079). 272 In vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |