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Art. 17 Determinazione della sostanza 93
1 La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. 2 Per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l’anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale. 3 La sostanza devoluta per successione a un contribuente nel corso del periodo fiscale è imponibile soltanto a partire dalla data di devoluzione. Il capoverso 4 è applicabile per analogia. 4 Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevato soltanto l’importo corrispondente a questa parte. È fatto salvo l’articolo 4b capoverso 2. 93 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). |