Art. 24b Brevetti e diritti analoghi: imposizione 125
1 Su richiesta del contribuente, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore. 2 L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio. 3 Se l’utile netto dabrevetti e diritti analoghiè imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo25a sono addizionate all’utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all’importo addizionato. I Cantoni possono garantire questa imposizione in altro modo entro cinque anni dall’inizio dell’imposizione ad aliquota ridotta. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:
125 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |