Art. 24d Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento 127
1 In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili. 2 Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva. 127 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |