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Art. 25b Limitazione dello sgravio fiscale 140
1 La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24bcapoversi 1 e 2nonché 25a e 25abis non può eccedere il 70 per cento dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 28 capoversi 1 e 1bis, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate. 2 I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore. 3 Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite. 140 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |