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Art. 31
1 Le imposte sull’utile netto e sul capitale proprio sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. 2 Il periodo fiscale corrisponde all’esercizio commerciale. Ogni anno civile, eccettuato l’anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. Se l’esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, l’aliquota dell’imposta sull’utile viene determinata in base all’utile netto calcolato su dodici mesi. 3 L’utile netto imponibile si determina in base al risultato del periodo fiscale. 3bis Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.156 4 Il capitale proprio imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale. 5 Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.157 156 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 157 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |