Art. 4 Assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica
1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un’impresa o uno stabilimento d’impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757). 6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495). 7 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 della L del 17 giu. 2016 sull’approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105). 8 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757). |