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Art. 4a Esenzione fiscale 9
Sono fatti salvi i privilegi fiscali accordati in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200710 sullo Stato ospite. 9 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). |