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Art. 57bis Procedura 210
1 L’autorità cantonale competente, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato.211 2 Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d’imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. Contro le decisioni cantonali in ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005212 sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.213 3 Le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso sono applicabili per analogia. 210 Introdotto dall’art. 3 n. 8 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 447; FF 2004 5273). 211 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). 213 Nuovo testo giusta l’all. n. 58 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |