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Art. 59 Frode fiscale
1 Chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, oppure, tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.218 2 È salva la pena per sottrazione d’imposta. 2bis In caso di autodenuncia per una sottrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1bis o 57b capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d’imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57b capoversi 3 e 4.219 2ter In caso di autodenuncia esente da pena per un’appropriazione indebita d’imposte alla fonte, si prescinde dall’aprire un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57b capoversi 3 e 4.220 3 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero221 sono applicabili, per quanto la presente legge non prescriva altrimenti. 218 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). 219 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079). 220 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079). |