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Art. 60 Prescrizione dell’azione penale 222
1 L’azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa. 2 L’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado. 222 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). |