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Art. 72x Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 29 settembre 2017 252
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017. 2 A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all’articolo 24 lettere ibis e j della legge federale del 14 dicembre 1990253 sull’imposta federale diretta. 252 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). |